Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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C.M. 29/03/2002

1. di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). Il Comune di VERNANTE (VERNANT) (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo Comune con effetto dal 1 gennaio 2002 sarà applicata nelle seguenti misure

a) aliquota da applicare alle unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille

b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari: 6,3 per mille; (Omissis).

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo sono detratte a concorrenza del suo ammontare L. 300.000 (e 154,94) . (Omissis) . Il Comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, nella misura deI 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2002 nell'ambito territoriale del Comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dalIart. 3 del Decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni;

2. di non avvalersi per l'anno 2002 della facoltà di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al Decreto legislativo n. 504/1992, dall'art. 3, commi dal 53 al 59 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del Decreto legislativo n. 446/1997, mantenendo in e 103,29 la detrazione per abitazione principale eccetto la previsione di aumento delle detrazioni di cui al successivo punto 3; 3) di confermare, la detrazione dell'I.C.I. per l'anno 2002 da e 103,29 a e 258,23 per l'unica abitazione principale in proprietà, uso, usufrutto ad abitazione di famiglia ove vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100%. (Omissis). Il Comune di VESTIGNÈ (provincia di Torino) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis); di determinare per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta co munale sugli immobili (I.C.I.), imposta istituita con Decreto legislativo n. 504/1992 cosÌ come modificato dal Decreto legislativo n. 446/1997, stabilendo l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli che usufruiscono della aliquota al 5 per mille; di confermare come stabilita dalla Legge, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis) . Il Comune di VICENZA ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002, (omissis), le aliquote e le particolari detrazioni ed agevolazioni scelte e confermate da questa amministrazione per l'anno 2002 e cioè: aliquota principale 6 per mille; aliquota ridotta 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni (Legge n. 431/1998); L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchÈ agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari; L. 500.000 l'importo della detrazione per i casi particolari indicati in premessa, che dovranno essere certificati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. (Omissis). Il Comune di VIGARANO MAINARDA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di applicare anche per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) di cui al titolo I, capo I, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,3 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni: a- o classificabili nelle categorie C/1, C/2, C/3, utilizzati per attività produttive commerciali ed artigianali; terreni agricoli; aliquota del 7 per mille per: alloggio non locato; intendendosi per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi per la quale non esiste nessun tipo di contratto di locazione o di comodato comunque non data in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalità disposte dall'art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate; pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,3 per mille per: aree fabbricabili; altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione sopra riportata; alloggi dati in comodato o in uso gratuito a terzi; alloggi posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto; tutti gli altri immobili. Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di comodato registrato, il soggetto passivo dovrà presentare autocertificazione all'ufficio tributi del Comune entro l'esercizio di competenza. La detrazione per l'abitazione principale da e 103,29 È elevata a e 258,23, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni: 1) pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 2001, non superiore a e 8.197,72 lorde; 2) pensionato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a e 13.238,34 + e 1.012,77 per ogni persona a carico; 3) portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2001 non superiore a e 8.197,72 lorde; 4) portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a e 13.238,34 + e 1.012,77 per ogni persona a carico; 5) disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a e 13.238,34 + e 1.012,77 per ogni persona a carico; 6) lavoratore in cassa integrazione straordinaria, in mobilità, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti iI nucleo familiare non superiore a e 13.238,34 + e 1.012,77 per ogni persona a carico; 7) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti). L'agevolazione in questione È subordinata alla condizione che nè il contribuente nè i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. Per beneficiare della maggiore detrazione di e 258,23 occorre presentare la richiesta, con dichiarazione relativa al reddito, entro il mese di giugno 2002, all'ufficio tributi del Comune. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002, già tenere conto della detrazione richiesta. (Omissis). Il Comune di VILLA CARCINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

a) aliquota ordinaria pari al 7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale Il Comune di VILLA CORTESE (provincia di Milano) ha adottato, l'8 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, e nella misura del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). Il Comune di VILLA D'ALMÈ (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I. per l'anno 2002, (omissis), nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale, applicata sulla base del vigente regolamento comunale I.C.I., in L. 230.000, pari ad e 118,79. (Omissis) . Il Comune di VILLA RENDENA (provincia di Trento) ha adottato, l'11 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di applicare, (omissis), per l'anno 2002 la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di e 210,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza. (Omissis). Avvertenza: lo stesso Comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissa anche per l'anno 2002 nel minimo di Legge deI 4 per mille. (Omissis). Il Comune di VILLACHIARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota ridotta di cui all'art. del Decreto legislativo n. 437/1996 convertita dalla Legge n. 556/1996: 5 per mille. (Omissis) . Il Comune di VILLAFRANCA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, cosÌ come stabilite con propria deliberazione n. 2 in data 26 gennaio 2001, esecutiva, nelle seguenti misure differenziate: aliquota I.C.I. al 4 per mille, per i seguenti casi: fabbricati di civile abitazione, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'agibilità e/o abitabilità da parte del Comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento

a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate, attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraversa concessione singola ed aventi destinazione d'uso un familiare (villetta) o per usi pluri-familiare (palazzo)

b) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B cosÌ come indicati nella Circolare del presidente della giunta regionale n. 5/sg/urb del 27 aprile 1984 "Definizione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici di cui all'art. 13 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.", pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 9 maggio 1984 ovvero interventi di ristrutturazione che comportano variazioni in aumento della superficie utile e recupero di volumi preesistenti; fabbricati destinati ad usi diversi dalla civile abitazione ovvero per edilizia artigianale industriale e commerciale, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'usabilità e/o agibilità da parte del Comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento

 

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